Gruppo Cinofilo Reggiano

Via Cirillo Manicardi 2/C/D
42124 Reggio Emilia (RE)
(laterale di Via Adua)
Tel. 0522 282932
Fax 0522 1602082
e-mail: info@gruppocinofiloreggiano.com
pec: gcreggioemilia@pec.enci.it

Ufficio di Castelnuovo ne' Monti
Via Csino 61 c/o ATC
42035 Castelnuovo ne' Monti (RE)

Orari al pubblico

Ufficio di Reggio Emilia

Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle 08:00 alle 13:00

Martedì, Giovedì
dalle 14:00 alle 19:00

Ufficio di Castelnuovo ne' Monti

Il secondo e quarto giovedì da maggio a settembre
dalle 08:00 alle 11:30

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Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “GRUPPO CINOFILO REGGIANO” CON SEDE IN REGGIO EMILIA

COSTITUZIONE E SCOPI
1) E’ costituita con sede in Reggio Emilia un’Associazione denominata “GRUPPO CINOFILO REGGIANO”
L’Associazione Gruppo Cinofilo Reggiano ha lo scopo di valorizzare le razze canine mediante manifestazioni, convegni ed altre iniziative a carattere divulgativo e/o zootecnico. Fornisce all’Enci supporto locale in ambito provinciale e subprovinciale; L’Ass. non ha scopo di lucro.

2) Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’Associazione:
a) Propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei cani di pura razza ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano interesse generale rivolte al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) E’ associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osserva lo statuto, i regolamenti le delibere e le determina, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e sostituzione dell’Enci.
c) organizza esposizioni e prove di lavoro, direttamente o in collaborazione con l’E.N.C.I., con le società cinofile da questo riconosciute oppure con altri enti anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva e il riconoscimento dell’E.N.C.I., nel quadro e con le discipline da questo stabilite.

SOCI
3) Possono essere soci dell’Associazione GRUPPO CINOFILO REGGIANO tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse e simpatia verso il miglioramento dell’allevamento italiano delle razze canine e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio.

4) I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori.
I loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolare benemerenza nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto ed essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 (diciotto) anni, viceversa i soci maggiorenni hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
La quota associativa di cui al presente articolo non è rivalutabile né trasmissibile.

5) Per far parte in qualità di socio dell’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente.
In tale domanda deve essere anche precisata che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall’Assemblea.
Su ciascuna domanda decide il Consiglio.
Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare all’attenzione della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

6) L’assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all’Associazione dai soci.

7) L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

8) La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 7;
b) per espulsione, deliberata dall’Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti;
c) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al 1 Marzo di ogni anno.

9) L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso.

ORGANI SOCIALI
10) Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione composto dai Consiglieri eletti;
c) il Presidente;
d) il Comitato Probiviri;
e) il Collegio Sindacale o revisore dei conti.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
11) l’Assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ciascun socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata; non è ammesso il voto per posta, sono ammesse non più di due deleghe per persona.
Le deleghe debbono essere depositate presso la segreteria del Gruppo Cinofilo Reggiano dal socio cui sono state intestate, allegando copia del documento del delegante e del delegato, almeno 48 ore prima che l’Assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe n’è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.
In caso di emergenza, di effettuare l’assemblea annuale in tele conferenza o attraverso altri strumenti multimediali, da approntarsi, se necessario, a cura dell’ufficio del Gruppo Cinofilo Reggiano pur che sia garantita:
a) L’esatta identificazione, a cura del Presidente e del Segretario, dei soggetti legittimati a presenziare alla conferenza;
b) La possibilità a tutti i partecipanti di intervenire oralmente, o per iscritto in tempo reale, sugli argomenti trattati e di poter visionare e ricevere documentazione e, ancora, di poter trasmettere documenti;
c) La presenza, almeno, del Presidente nel luogo scelto per la riunione, ove si considera tenuta l’assemblea.

12) L’Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà prima che abbia inizio la discussione all’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi le votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.
L’Assemblea generale dei soci, si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino a conseguimento di un risultato di maggioranza.

13) L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno in Reggio Emilia, entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazzione del programma di attività per l’annata in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorchè lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare.
L’Assemblea è valida in prima convocazione allorchè risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori.
Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
I soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

14) L’Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell’Associazione;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sui rendiconti finanziari;
d) sulle modifiche dello statuto;
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell’art. 4;
f) su ogni altro argomento scritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
Spetta, inoltre all’Assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti.

15) Il Consiglio è composto di 9 consiglieri eletti dall’Assemblea generale fra i soci.
I membri del Consiglio durano in carica 3 anni solari, e possono essere rieletti: qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.

16) Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’assemblea generale dei soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.

17) Il Consiglio provvede, altresì alla nomina del Presidente e di uno (o due) vice Presidenti della Società, di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere.
Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i consiglieri; segretari ed il cassiere possono anche non essere membri del Consiglio, non lo saranno mai allorchè non ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

18) Il Consiglio si riunisce una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o qualora questi mancassero dal Consigliere più anziano di età.
Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.
Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE
19) Il Presidente ha la rappresentanza legale della società sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
L’Associazione presta all’Enci piena collaborazione; in particolare il Presidente dell’Associazione ha l’onere:
a) di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzati dall’Enci;
b) di comunicare all’Enci le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall’Enci.
Può essere nominato dal Consiglio un Presidente onorario anche non consigliere purchè socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
20) Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai soci;
b) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Il patrimonio, nel caso di scioglimento dell’Associazione, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

21) L’esercizio finanziario và dal 1 Gennaio al 31 Dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica fino a quando l’Assemblea Generale dei soci con l’approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea generale dei soci và trasmesso in copia all’E.N.C.I.
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti anche indirettamente tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI
22) La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto di tre sindaci, eletti dall’Assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’Assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio alle quali devono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI
23) Qualsiasi socio, anche se riserve cariche in seno alla società, è tenuto ad osservare le norme del presente statuto, lo statuto dell’Enci il relativo Regolamento di attuazione, tutti i regolamenti dell’Enci nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. Il socio che trasgredisce a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal collegio dei probiviri nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’Enci. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’Enci nell’ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. La decisione dei Probiviri dell’Associazione Gruppo Cinofilo Reggiano sono appellabili davanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’Enci mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’Enci.
Il Collegio dei Probiviri del Gruppo Cinofilo Reggiano formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea generale dei soci, fra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere. Durano in carica tre anni solari. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri effettivi del collegio dei probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea che provvederà alla nomina definitiva.
Le denuncie a carico di un socio devono essere avanzate, per iscritto e firmate, al Consiglio che le inoltra al collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni, dopo aver sentito il Presidente della società. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
Il Consiglio procede all’attuazione del lodo emesso dai Probiviri.
I provvedimenti disciplinari che il Consiglio dei Probiviri può adottare a carico di un socio del Gruppo Cinofilo Reggiano sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolari gravità che comportino l’espulsione di un socio, il collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.
Il Gruppo Cinofilo Reggiano ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI.

SCIOGLIMENTO
24) La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.

VARIE
25) Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite.

26) Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’Assemblea generale se non dal Consiglio della società, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. In questo ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.
Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da un’Assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
Le modifiche allo Statuto dell’Associazione prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’Enci, per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

27) L’Associazione Gruppo Cinofilo Reggiano riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controlli di sanzione in capo all’Enci, ed in particolare il potere dell’Enci di nominare un Commissario Straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’Enci nonché nel Regolamento di attuazione del medesimo.

28) Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.